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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Collaborazioni a progetto dopo la riforma Fornero

La Riforma Fornero, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha modificato molti aspetti del mercato del lavoro incidendo anche sulle collaborazioni a progetto, delimitandone l'utilizzo.

Le disposizioni in materia di collaborazioni a progetto saranno applicate per i contratti a progetto instaurati a partire dal 18 luglio 2012. Per meglio definire la portata delle nuove previsioni legislative il Ministero del lavoro ha riepilogato la nuova disciplina delle collaborazioni a progetto in una circolare indirizzata a tutto il personale ispettivo.

Le collaborazioni a progetto dopo la riforma fornero

La circolare analizza i vari punti della collaborazione a progetto introdotta dalla riforma Biagi e modificata ultimamente dalla riforma Fornero.

I Requisiti della collaborazione a progetto

Il progetto deve essere “specifico”, descritto con sufficiente precisione e deve mirare ad un risultato finale da conseguire per realizzare uno specifico obiettivo del committente.

Progetto diverso dall’oggetto sociale del committente

Secondo le disposizioni della nuova circolare, il progetto può rientrare nel core business dell'azienda ma deve essere verificabile l'autonomia e gli obiettivi che si intende perseguire. Classico esempio un progetto di un azienda informatica per la realizzazione di un software con particolari caratteristiche. In fase di contenzioso possono comunque sollevarsi dubbi sulla natura subordinata della prestazione.

Prestazioni del progetto meramente esecutive ed elementari

Una compito meramente ripetitivo o elementare esclude l'autonomia del collaboratore tenuto a muoversi in base alle direttive del committente. La genuinità della collaborazione a progetto presuppone autonomia, anche operativa, nello svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati e che sono funzionali alla realizzazione del progetto. Ad ogni modo, l’elenco delle attività meramente esecutive e/o ripetitive può essere definito da parte dei contratti collettivi anche se, per esplicita indicazione del ministero, tale circostanza non condiziona l’applicabilità della presunzione che si tratti di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Attività incompatibili con le collaborazioni a progetto

La circolare ha fornito un elenco (non esaustivo) delle attività che saranno ritenute a priori inquadrabili come lavoro subordinato e pertanto esclude dalle collaborazioni a progetto:

  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzie ippiche;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • baristi e camerieri;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • estetiste e parrucchieri;
  • facchini;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • magazzinieri;
  • manutentori;
  • muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
  • piloti e assistenti di volo;
  • prestatori di manodopera del settore agricolo;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
  • addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
  • prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

Aspetti sanzionatori: conversione automatica

La circolare precisa che in caso di mancata individuazione del progetto opererà l'automatica conversione della collaborazione a progetto in lavoro subordinato.

Nel caso in cui la prestazione del lavoratore a progetto sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati impiegati nell’impresa si ha una presunzione di subordinazione. Spetterà al committente a fornire la prova contraria.

Qui di seguito il testo della circolare del ministero del lavoro sulle collaborazioni a progetto dopo la riforma Fornero

La normativa di riferimento in merito all'apprendistato ha subito l'ennesima riforma. Prima con il decreto legislativo 167/2011 e più recentemente con la Riforma Fornero (Legge 92/2012).

nuovo apprendistato dopo la riforma fornero

I punti principali della circolare sull'apprendistato

L'INPS è intervenuta per fornire un riepilogo della disciplina i materia di apprendistato con una circolare completa che ne analizza i punti salienti ed i tratti evolutivi. Il Testo Unico sull'apprendistato entrato in vigore nel 2011 ha mirato ad una prima semplificazione procedurale abrogando le precedenti disposizioni che regolavano la materia e che l'INPS riepiloga:

  • la legge 25 del 1955
  • gli articoli 21 e 22 della legge 56/87
  • l'articolo 16 della 196/1997
  • gli articoli 47/53 della 276/2003

Con l'evoluzione della normativa sull'apprendistato si è chiarita la natura mista (formazione e lavoro) del contratto di apprendistato da inquadrarsi come come contratto di lavoro a tempo indeterminato suddiviso in tre tipologie:

  • Apprendistato per la qualifica professionale
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca

La legge pone in capo alle parte una serie di regole per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato:

  • la forma scritta del contratto e del relativo piano formativo
  • la previsione della durata minima non inferiore a sei mesi (eccezioni per gli stagionali)
  • divieto di retribuzione a cottimo
  • possibilità di sotto inquadramento fino a due livelli o percentualizzazione della retribuzione
  • presenza di un tutor o referente aziendale
  • possibilità di finanziare la formazione

L'apprendistato gode anche si una serie di agevolazioni previdenziali che rappresentano il fulcro della circolare INPS e che avranno un ruolo fondamentale nell'instaurazione dei futuri rapporti di lavoro con la possibilità di azzerare la contribuzione per i primi tre anni da parte del datore di lavoro con un massimo di 9 dipendenti. Lo sgravio totale è richiedibile dalle aziende che assumono apprendisti con un massimo di 9 dipendenti che:

  • non hanno percepito aiuti in regime de minimis (In fase di assunzione dovrà essere inoltrata all'INPS la dichiarazione di assenza di incentivi de minimis tramite il cassetto previdenziale "assunzioni agevolate e sgravi") siano in regola con le condizioni della legge 296/2006 (DURC interno -messaggio INPS n. 28457 del 23 dicembre 2008, non deve più essere trasmesso all’Istituto il modello SC37 per l’attestazione della regolarità contributiva, da parte dei datori di lavoro che beneficiano di agevolazioni contributive e normative ma è sufficiente la raccomandata con documento di identità alla DPL competente).

La nuova procedura di autorizzazione per gli sgravi totali della contribuzione a carico del datore di lavoro ha comportato anche un aggiornamento dei codici da utilizzare in fase di compilazione del flusso Uniemens. I nuovi campi da utilizzare sono dettaglianti nel testo della circolare. Resta in variata la "qualifica1:5" che identifica l'apprendista. Sono introdotti i codici:

  • J0 (zero) apprendista con aliquota al 10%
  • J1 apprendista con aliquota al 1,5%
  • J2 apprendista con aliquota al 3%
  • J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità che versa al 10% + 5,84%
  • J4 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità per imprese sotto i 15 dipendenti che versano il 10% +5,84%
  • J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dopo il 19° mese che versano l'aliquota piena per il datore e 5,84 per l'apprendista

La circolare in dettaglio si sofferma sugli adempimenti necessari per la corretta procedura per il conseguimento delle agevolazione per gli apprendisti che possono arrivare ad azzerare l'onere contributivo a carico delle imprese per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

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