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PEC per imprese individuali da giugno

Con il decreto Crescita è stato esteso anche alle imprese individuali l'obbligo di una casella di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese in fase di iscrizione.

Icona pec posta certificata

La PEC nel decreto crescita

Lo stesso decreto prevedeva la necessità di attivare una casella di posta elettronica certificate anche per tutte le aziende attive alla data di entrata in vigore del decreto entro la fine del 2013. Così, come per tutte le società, anche per le imprese individuali diventava obbligatorio l'indicazione in visura di un domicilio certificato elettronico per le comunicazioni, per agevolare lo scambio di comunicazioni ufficiali parificate alle raccomandate postali.

La PEC dopo il maxi emendamento

Con il maxi emendamento al decreto crescita 2.0, già approvato al Senato, il termine obbligatorio per la creazione di una casella di posta elettronica certificata per tutte le imprese individuali entrerà in vigore dal prossimo 30/06/2013 (il decreto crescita è in fase di conversione in questa nuova fase di crisi di governo). Anticipato di 6 mesi il termine originario, proroghe permettendo.

Per le imprese che, non si adegueranno sono previste sanzioni che vanno da 103 euro a 1.032 euro, ridotte ad un terzo per le imprese che si adeguano entro 30 giorni dalla scadenza. Per le imprese di nuova costituzione, la Camera di Commercio provvederà a sospendere per tre mesi il completamento della pratica in attesa della comunicazione della Pec dell'impresa individuale.

Un nuovo passo verso l'INI PEC

Con l'introduzione della Pec anche per le imprese individuali si amplia il discorso di creazione di un indice unico delle PEC denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo Sviluppo economico che consentirà alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori di pubblici sevizi e a tutti i cittadini tramite il sito WEB, senza necessità di autenticazione di accedere alle caselle di posta elettronica certificate di tutte le imprese italiane.

La legge di stabilità per l'anno 2013 riscritto le norme sulla Fatturazione delle operazioni, adeguando la disciplina nazionale alla normativa comunitaria l’art. 21, D.P.R. n. 633/72. Le novità sulla fatturazione riguardano gli elementi essenziali ed i particolar modo la numerazione delle fatture.

la nuove regole sulla numerazione delle fatture emesse

Gli elementi essenziali della fattura

Le novità contenute nella direttiva comunitaria riscrivono completamente il comma 2, art. 21, D.P.R. 633/1972. Gli elementi essenziali sono:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco; (approfondimento in seguito)
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.

La numerazione univoca delle fatture

Le nuove disposizioni in tema di fatturazione modificano in particolar modo il concetto di numerazione delle fatture emesse al fine di consentire una identificazione univoca di ogni singola fattura. Due fatture non potranno più avere lo stesso numero anche se emesse in anni differenti.

Mentre la vecchia normativa in vigore fino al 31/12/2012 prevedeva una numerazione suddivisa per anno solare, con le nuove disposizioni recepite dalla disciplina comunitaria diventa necessario identificare univocamente ogni singola fattura.

La nuova normativa crea un briciolo di confusione non necessaria per le imprese che dovranno adeguare i propri software alle nuove direttive operando in due modi alternativi:

  • Sposare il concetto di numerazione univoca e numerare dal 2013 le fatture senza prevedere nessun azzeramento nel tempo
  • Integrare il numero della fattura con l'indicazione dell'anno (1/2013)

La numerazione univoca potrà essere utilizzata proseguendo con la numerazione del 2012 o azzerandola (un'ultima volta) a partire dal 2013.

Le stesse disposizioni dovranno essere utilizzate dalle imprese che utilizzano i registri sezionali. L'agenzia delle entrate è intervenuta con una risoluzione per chiarire i dubbi di imprese e professionisti sulla nuova numerazione delle fatture ed il concetto di identificazione univoca del documento. Di seguito la risoluzione.

Norme da seguire anche in fase di registrazione delle fatture

Le nuove disposizioni in tema di numerazione delle fatture incidono anche nelle prassi degli studi professionali e centri di elaborazione dati. Le numerazioni dovranno essere rispettate in fase di registrazione e soprattutto i nuovi numeri dovranno essere riportati sui registri IVA.

Le nuove norme saranno davvero utili per contrastare il fenomeno della falsa fatturazione o rappresenteranno semplicemente un ulteriore flagello su imprese e professionisti?

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