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I limiti alla circolazione del contante

Update

In seguito all'entrata in vigore della manovra Monti sono variati a partire dal 6/12/2011 i limiti alla circolazione del contante.

Limiti al contante in vigore fino al 5/12/2011

Con l’entrata in vigore della manovra di Ferragosto il giorno 13 agosto 2011 si riduce da un importo 5.000,00 euro ad un importo di 2.500,00 euro il limite massimo relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni bancari trasferibili ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

Tutte le operazioni di importo superiore ai 2500 euro dovranno essere poste in essere ricorrendo a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.

Il limite alla circolazione del contate è stato spesso variato negli ultimi anni, creando confusione per imprenditori e professionisti incapaci di muoversi con facilità o di fornire indicazioni ai professionisti.

Riepilogo dei limiti alla circolazione del contante

Nel seguente elenco di riportano le variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore:

  • Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro
  • Dal 30.4.2008 al 24.6.2008  5.000,00 euro
  • Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
  • Dal 31.5.2010 al 12.8.2011  5.000,00 euro
  • Dal 13.8.2011  2.500,00euro

Le operazioni frazionate

Il divieto riguarda il valore oggetto di trasferimento ed il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con una successione di pagamenti inferiori ai limiti che, valutati caso per caso, sembrano essere fatti con lo scopo di eludere le norme in questione.

La possibilità di effettuare pagamenti in più soluzioni di importi che complessivamente superano i limiti deve essere frutto della libertà contrattuale (come ad esempio una vendite a rate o con una esplicita indicazione in fattura).

Le sanzioni 

La violazione dei limiti in esame comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3000,00 euro, con possibilità che sia coinvolto anche colui che riceve il contante.

La sanzione cresce in modo esponenziale col crescere degli importi: quando oggetto della violazione sono somme in contanti superiori ad € 50.000 la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

In conclusione non bisogna fare i benefattori in contanti.

Per chiudere la partita Iva basta pagare

Per titolari di partite Iva inattive i cittadini che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività. In particolare il provvedimento è rivolto a coloro che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dal Dpr sull’Iva. Essi hanno novanta giorni di tempo per mettersi in regola semplicemente pagando una “mini” sanzione di 129 euro. Il termine ultimo è il prossimo 4 ottobre contado i giorni dal 6 luglio, data in cui il decreto legge 98/2011 è entrato in vigore.

Con due risoluzioni l'agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti. Il documento di prassi ricorda che sono agevolati dalla misura introdotta dal Dl 98/2011.

La risoluzione 72 di luglio 2011

Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio  2011 è stato istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d.P.R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello  F24-Elementi identificativi. In particolare è stato istituito il codice tributo “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1972.

Per la compilazione del modello f24:

  • nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:
  • la lettera “R” nel campo “tipo”
  • il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
  • il codice tributo 8110 nel campo “codice”
  • l’anno di cessazione dell'attività nel campo “anno di riferimento”.

Risoluzione+72e partive iva

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La risoluzione 93 di settembre 2011

Con la risoluzione 93 l'agenzia delle entrate è dovuta nuovamente intervenire per precisare che:

  • Con il pagamento si completa la procedura di cessazione;
  • Non sarà necessario presentare alcun documento all'Agenzia;
  • Non sarà necessario trasmettere il modello di cessazione della Partita IVA.

Con la presente risoluzione è stato anche precisato che la chiusura agevolata non farà venir meno i poteri accertativi dell'Ufficio qualora vengano riscontrati movimentazioni sulla partita IVA cessata. Per i contribuenti che non chiuderanno la partite Iva inattive con la procedura agevolata,  l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.

Risoluzione chiusura partita iva

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