Le fatture proforma e gli avvisi di parcella dovranno essere adeguati in seguito all’aumento dell’aliquota Iva se non sono stati incassati prima del 1° ottobre 2013, data di entrata in vigore dall'aumento dell'aliquota Iva dal 21% al 22%.
Iva e prestazioni di servizi
L'operazione si considera fiscalmente effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi tranne nei casi di esigibilità differita:
- Iva per cassa;
- prestazioni verso enti pubblici.
L'esigibilità dell'Iva per le prestazioni è immediata, cioè coincide con un momento in cui l'operazione è fiscalmente effettuata (pagamento).
La fattura proforma e l'avviso di parcella
I professionisti, per evitare di dover anticipare l'IVA per le prestazioni eseguite e non ancora incassate, anticipano al proprio cliente un preavviso di parcella: la fattura viene emessa solo al momento al pagamento della prestazione.
Questi documenti rappresentano un semplice estratto conto delle prestazioni eseguite. Essi non concorrono a determinare il volume d'affari, tanto meno assumono rilevanza ai fini reddituali.
Adeguare fatture proforma e avvisi di parcella
I preavvisi e le fatture proforma già emessi in data antecedente al 1° ottobre riportano la percentuale Iva del 21%. Se non sono stati ancora incassati è opportuna la loro riemissione, adeguando l'aliquota Iva al 22 per cento per consentire al cliente di pagare il giusto importo.
Fatture anticipate
Le prestazioni di servizi fatturate anteriormente al verificarsi dell'incasso, comportando l'applicazione dell'aliquota Iva del 21%, se sono state emesse prima dell'entrata in vigore dell'aumento al 22%.
In questo modo i clienti privati e coloro che non possono detrarre l'IVA, sosterranno un costo minore mentre il professionista, dovrà versare l'Iva alla prossima liquidazione senza poter attendere il versamento relativo il mese o trimestre di incasso della fattura emessa in seguito alla spedizione del preavviso.
Per il calcolo e la ricostruzione delle fatture in seguito alla variazione delle aliquote al 22% sul blog codice azienda è presente il servizio di calcolo e ricostruzione delle fatture dei professionisti.
L’aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22%: la scelta del momento impositivo per l'emissione delle fatture è determinante per l'applicazione dell'aliquota corretta.
Senza soffermarci sui fatti politici, possiamo confermare che l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
Fatture da emettere: da quando decorre l’aliquota del 22%
Elemento determinante in fase di fatturazione per la scelta dell'aliquota da applicare (21% o 22%) è il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA:
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- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spediÂzioÂne;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Di conseguenza: le fatture emesse per le operazioni effettuate prima dell’1.10.2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%; le fatture emesse per le operazioni effettuate dall’1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22%.
Aliquota IVA da applicare per fatture differite per le cessioni di beni
Se la fatturazione è differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spediÂzioÂne dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:
- si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all’1.10.2013;
- si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall’1.10.2013.
La stessa regola va posta in essere per le operazioni triangolari “interne”, che consentono al soggetto intermedio di emettere la fattura entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.
La fatturazione “super-differita” differisce alla fine mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell’emissione della fattura, ma anche il termine dell’esigibilità dell’imposta. Il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l’aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione.
Fatturazione differita per le prestazioni di servizi
Dall’1.1.2013, la fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo  è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un’idonea documentazione, rese nello stesso mese e nei confronti dello stesso cliente.
Partendo dalla regola generale prevista per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo per cui:
- si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se il corrispettivo è pagato prima dell’1.10.2013;
- si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se il corrispettivo è pagato a partire dall’1.10.2013.
Aliquota IVA in caso di anticipazione del momento impositivo
Quando la fattura viene emessa e si procede al pagamento in tutto o in parte del corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Di conseguenza:
- gli acconti pagati prima dell’1.10.2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%;
- il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o speÂdiÂzioÂne del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il docuÂmento viene emesso prima dell’1.10.2013.
Le note di credito
Le note di credito devo riportare la stessa aliquota relativa all'operazione originaria. I documenti emessi a partire dall’1.10.2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima dell’1.10.2013.
Le note di debito
Nel caso in cui si emetta una fattura con aliquota errata per le operazioni effettuate a partire dall’1.10.2013, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata.
In caso di errore è prevista la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corÂrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.
Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o proÂfessione, è tenuto a regolarizzare le fattuÂre ricevute riportanti l’erronea indicazione dell’aliquota entro 30 giorni dalla registrazione della fattura.
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