Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Update
In seguito all'entrata in vigore della manovra Monti sono variati a partire dal 6/12/2011 i limiti alla circolazione del contante.
Limiti al contante in vigore fino al 5/12/2011
Con l’entrata in vigore della manovra di Ferragosto il giorno 13 agosto 2011 si riduce da un importo 5.000,00 euro ad un importo di 2.500,00 euro il limite massimo relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni bancari trasferibili ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.
Tutte le operazioni di importo superiore ai 2500 euro dovranno essere poste in essere ricorrendo a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.
Il limite alla circolazione del contate è stato spesso variato negli ultimi anni, creando confusione per imprenditori e professionisti incapaci di muoversi con facilità o di fornire indicazioni ai professionisti.
Riepilogo dei limiti alla circolazione del contante
Nel seguente elenco di riportano le variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore:
- Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro
- Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro
- Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
- Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro
- Dal 13.8.2011 2.500,00euro
Le operazioni frazionate
Il divieto riguarda il valore oggetto di trasferimento ed il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con una successione di pagamenti inferiori ai limiti che, valutati caso per caso, sembrano essere fatti con lo scopo di eludere le norme in questione.
La possibilità di effettuare pagamenti in più soluzioni di importi che complessivamente superano i limiti deve essere frutto della libertà contrattuale (come ad esempio una vendite a rate o con una esplicita indicazione in fattura).
Le sanzioni
La violazione dei limiti in esame comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3000,00 euro, con possibilità che sia coinvolto anche colui che riceve il contante.
La sanzione cresce in modo esponenziale col crescere degli importi: quando oggetto della violazione sono somme in contanti superiori ad € 50.000 la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
In conclusione non bisogna fare i benefattori in contanti.
Di Antonio Palmieri del 22/09/2011
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Sezione: fisco -
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Le manovre estive hanno riservato uno spazio particolare ai processi tributari. Per fronteggiare lo storico problema della lentezza della giustizia anche tributaria e per fare cassa in modo più celere, la manovra estiva ha introdotto una sanatoria per le liti fiscali pendenti al 1 maggio 2011 per un valore massimo di 20.000 euro in cui sia parte l’agenzia delle entrate.
Con questa nuova sanatoria sarà possibile chiudere le liti pendenti pagato un importo variabile in base in base al valore della lite (imposta richiesta nell’atto originario). Nel dettagio:
- 150€ per un valore della lite fino a 2000,00 e qualunque sia la fase del giudizio;
- 10% dell’importo se in primo grado la commissione ha dato ragione al ricorrente
- 30% dell’importo se non è stata pronunciata alcuna sentenza
- 50% dell’importo se la prima sentenza è sfavorevole alla parte.
Il pagamento andrà fatto con il modello f24 entro il 30 novembre 2011. Visti i tempi ridotti e la possibilità di errori nel calcolo delle somme da versare, l’errore in fase di pagamento sarà ritenuto sanabile dall’agenzia che richiederà le eventuali differenze in un secondo momento.
Successivamente, entro il 31 marzo 2012, con un’apposita procedura dovrà essere inviata un’istanza all’agenzia delle entrate per via telematica per indicare l’adesione alla sanatoria. La modulistica è in fase di completamento. In caso di versamenti on dovuti, perchè già versati con cartella esattoriale, sarà necessario presentare solo l’istanza entro marzo.
Bisogna infine ricordare che le eventuali eccedenze non potranno essere richieste a rimborso se la parte è stata soccombente nel giudizio di primo grado, mentre negli altri casi si potrà richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.
Di Antonio Palmieri del 26/09/2011
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Sezione: fisco -
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