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Cambiano le sanzioni per il ravvedimento operoso

Cambia di nuovo il ravvedimento operoso!

La finanziaria per il 2011 ritocca quegli elementi che lo stesso governo aveva modificato il decreto legge n. 185/2008 e relative alle sanzioni collegato al ravvedimento operoso: le sanzioni leggere relative ai pagamenti in ritardo di imposte e agli altri adempimenti fiscali sono riviste per le violazioni commesse a far data dal 01/02/2011.

Il ravvedimento operoso si modifica non nei presupposti ma nella misura delle sanzioni. Vediamo le principali novità:

  • entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3% (per violazioni fino al 31/01/2011 è il 2.5%);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (per violazioni fino al 31/01/2011 è il 3%);

La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si puo’ ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (per violazioni fino al 31/01/2011 è il 2.5%).

Il ravvedimento resta però più favorevole rispetto alle sanzioni originarie. Anche se in questo periodo difficile, le sanzioni brevi su base annua rappresentavano un ottimo strumento per superare le temporanee difficoltà di liquidità.

Cambiano anche gli interessi legali

Il ravvedimento operoso diventa ancora più caro se si considera che a partire da gennaio 2011 anche il tasso di interesse legale è stato rivisto in rialzo.
Un inizio d’anno non proprio dolce!

"Aggiornamento" autoliquidazione INAIL 2011/2012

Leggete nell'articolo dedicato le informazioni sull'autoliquidazione INAIL 2011/2012

Prossima la scadenza dell'autoliquidazione INAIL

In attesa della prossima autoliquidazioni INAIL è opportuno fare un riepilogo delle agevolazioni che l'istituto riconosce a varie categorie di imprese ed un rapido ripasso delle retribuzioni minime e massime per il calcolo delle spettanze.

I Coefficienti per rateizzare l'INAIL

L'autoliquidazione potrà essere presentata invia telematica entro il 16 marzo tranne per le categorie che presenteranno a mano entro il 16 febbraio. Il premio potrà essere pagato in quattro rate: febbraio, maggio, agosto e novembre con una maggiorazione ottenuta moltiplicando la rata per i seguenti coefficienti:

Scadenza rate     Coefficienti
16 maggio 2011   0,0051205480
16 agosto 2011 0,0104136990
16 novembre 2011 0,0157068490

Sintesi delle Agevolazioni INAIL

Le agevolazioni contributive riguardano diverse categorie di imprese ed in seguito si riepilogano le varie categorie:

  1. Riduzioni per il settore edile dell' 11,50% sulla regolazione del 2010
  2. Riduzione per le aziende artigiane dell'autotrasporto sulla regolazione del 2010 pari al 14,50%
  3. Riduzione per il settore della pesca che riguarda sia la regolazione 2010 che la rata 2011 ed è pari all'80% del premio
  4. Riduzione per il reimpiego di personale dirigente
  5. Incentivo per l'inserimento dei disabili stipulato entro il 31/12/2007
  6. Sgravi per chi assume personale temporaneo per la sostituzione di lavoratori in maternità e paternità
  7. Riduzione per i contratti di formazione e lavoro per le pubbliche amministrazioni
  8. Riduzione per le imprese che assumono con contratto di inserimento

Per le agevolazioni è necessario il possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

Retribuzioni convenzionali per la determinazione degli importi da versare

L'Inail ha provveduto all'adeguamento delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per le varie tipologie di collaboratori.

Il premio deve essere determinato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori dipendenti e, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, che per l’anno 2010 e per la generalità dei lavoratori è pari 43,79 €, mensile 1138,54 €.

Per gli Artigiani titolari, i familiari, i soci  e gli associati in partecipazione la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad € 43,79, mentre la mensile € 1094,75.

Per le imprese non artigiane i familiari, i soci  e gli associati in partecipazione la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad € 47,83 (dal primo luglio 48,19 €, mentre la mensile € 1.195,78 (dal primo luglio € 1.204,70).

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad € 48,04 (dal primo luglio 48,40 €, mentre la mensile € 1201,08 (dal primo luglio € 1210,00).

Per i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati il minimo ed il massimo mensile fino al 30 giugno 2010 sono rispettivamente € 1.195,78 - € 2.220,73 e dal 1 luglio 2010 sono rispettivamente € 1.204,70 - €  2.237,30.

La guida all'autoliquidazione INAIL offre una panoramica esaustiva delle casistiche elencate in modo sintetico nel presente post.

  Guida Autoliquidazione 2011

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