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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Ravvedimento operoso: sanzioni solo sulle differenze

Il ravvedimento operoso alleggerisce le sanzioni con la circolare 27/2013 dell'agenzia delle entrate. In seguito alle richieste di chiarimenti l'Agenzia delle entrate si sofferma in particolare su 3 punti:

  • insufficiente versamento nel termine lungo;
  • efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti;
  • carenti versamenti in sede di definizione dell'accertamento.

Ravvedimento operoso e insufficiente versamento nel termine lungo

Ravvedimento operoso chiarimenti sulle sanzioni

Nella circolare l'agenzia riprende il concetto di termine lungo per il versamento delle imposte, inteso come il differimento di trenta giorni dal versamento della scadenza del saldo delle imposte. La maggiorazione dell' o,4% prevista per il versamento nel termine lungo deve essere intesa come parte integrante del tributo stesso. Tale maggiorazione non necessità di uno specifico codice tributo ma è parte integrante del tributo.

In caso regolarizzazione spontanea mediante l'istituto del ravvedimento operoso del versamento delle imposte nel termine lungo per il versamento del saldo possono configurarsi due fattispecie:

  • il contribuente può versare entro 30 giorni dal termine lungo le imposte dovute comprensive della maggiorazione (0,4%), gli interessi moratori previsti e la sanzione del 3% sulle imposte comprensive della maggiorazione.
  • il contribuente può versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione le imposte dovute comprensive della maggiorazione (0,4%), gli interessi moratori previsti e la sanzione del 3,75% sulle imposte comprensive della maggiorazione.

Efficacia del ravvedimento operoso in presenza di versamenti carenti

L'agenzia ribadisce che il ravvedimento possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente per la parte versata entro la scadenza dei termini per il versamento con ravvedimento spontaneo.

La circolare si sofferma sul dies a quo dal quale far decorrere i termini per il calcolo del ravvedimento operoso con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto: in caso di omesso versamento delle imposte entro la scadenza ordinaria (16 giugno) e entro il termine lungo lungo (16 luglio) per il calcolo del ravvedimento è necessario sempre far riferimento alla prima scadenza (scadenza naturale). Scaduti i termini per il ravvedimento le sanzioni saranno irrogate dagli uffici con gli interessi.

Qualora il versamento con ravvedimento sia insufficiente (importante specificare codici tributo per sanzioni ed interessi), il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato facendo riferimento alla quota dell'imposta proporzionata a quanto versato a vario titolo. Le sanzioni sulla differenza non sanata saranno irrogate dagli uffici.

Carenti versamenti per la definizione degli accertamenti

Sul punto l'agenzia invita gli uffici a salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti dell'acquiescenza e della definizione delle sanzioni. In questi casi l'agenzia è dell'avviso che l'acquiescenza e la definizione delle sole sanzioni possa ritenersi validamente perfezionata se la differenza tra dovuto e pagato si di lieve entità e non assume alcun effetto preclusivo il versamento dell'integrazione in lieve ritardo.

Su quest'ultimo punto è auspicabile un estensione di tale flessibilità anche per gli altri istituti al fine di offrire al contribuente una maggiore cooperazione in caso di piccole imprecisioni.

Di seguito il testo della circolare sul perfezionamento del ravvedimento operoso completa di esempi.

L’aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22%: la scelta del momento impositivo per l'emissione delle fatture è determinante per l'applicazione dell'aliquota corretta.

Fatture e Aumento IVA

Senza soffermarci sui fatti politici, possiamo confermare che l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.

Fatture da emettere: da quando decorre l’aliquota del 22%

Elemento determinante in fase di fatturazione per la scelta dell'aliquota da applicare (21% o 22%) è il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA:

 

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedi­zio­ne;
  • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
  • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Di conseguenza: le fatture emesse per le operazioni effettuate prima dell’1.10.2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%; le fatture emesse per le operazioni effettuate dall’1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22%.

Aliquota IVA da applicare per fatture differite per le cessioni di beni

Se la fatturazione è differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedi­zio­ne dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:

  • si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all’1.10.2013;
  • si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall’1.10.2013.

La stessa regola va posta in essere per le operazioni triangolari “interne”, che consentono al soggetto intermedio di emettere la fattura entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.

La fatturazione “super-differita” differisce alla fine mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell’emissione della fattura, ma anche il termine dell’esigibilità dell’imposta. Il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l’aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione.

Fatturazione differita per le prestazioni di servizi

Dall’1.1.2013, la fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo  è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un’idonea documentazione, rese nello stesso mese e nei confronti dello stesso cliente.

Partendo dalla regola generale prevista per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo per cui:

  • si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se il corrispettivo è pagato prima dell’1.10.2013;
  • si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se il corrispettivo è pagato a partire dall’1.10.2013.

Aliquota IVA in caso di anticipazione del momento impositivo

Quando la fattura viene emessa e si procede al pagamento in tutto o in parte del corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Di conseguenza:

  • gli acconti pagati prima dell’1.10.2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%;
  • il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spe­di­zio­ne del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il docu­mento viene emesso prima dell’1.10.2013.

Le note di credito

Le note di credito devo riportare la stessa aliquota relativa all'operazione originaria. I documenti emessi a partire dall’1.10.2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima dell’1.10.2013.

Le note di debito

Nel caso in cui si emetta una fattura con aliquota errata per le operazioni effettuate a partire dall’1.10.2013, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata.

In caso di errore è prevista la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i cor­rispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.

Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o pro­fessione, è tenuto a regolarizzare le fattu­re ricevute riportanti l’erronea indicazione dell’aliquota entro 30 giorni dalla registrazione della fattura.

Il calcolo delle Fatture su Codice Azienda

Codice Azienda, nell'area servizi offre un servizio molto utile per le imprese e soprattutto professionisti che devono calcolare e preparare le loro fatture. Particolarmente utile è lo strumento che consente la ricostruzione della fattura partendo dal netto a pagare.

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