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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Patrimoniali estere IVIE e IVAFE: i codici tributo per il 2013

Con l'introduzione del meccanismo degli acconti per le patrimoniali estere si é reso necessario un aggiornamento dei codici tributo per il versamento delle IVIE (imposta valore immobili esteri) e dell'IVAFE (imposta valore attività finanziarie estere).

le patrimoniali estere su immobili e attività finanziarie

Gli acconti delle patrimoniali estere

La partenza ritardata di un anno dell’Ivie e dell’Ivafe che lo Stato ha provveduto ad incassare come acconti per il 2012.

L'agenzia delle entrate con la risoluzione 27/E del 19 aprile 2013, ha aggiornato i codici tributo già istituiti e all'introduzione dei codici per il versamento degli acconti.

Di seguito il riepilogo dei codici tributo con le definizioni aggiornate:

  • 4041 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif.,
  • dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO” 4042 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”
  • 4043 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.

I codici tributo introdotti

Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’Ivie e dell’Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E istituisce i seguenti codici tributo:

  • 4044 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • 4045 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
  • 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”
  • 4047 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • 4048 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.

Dopo due risoluzioni arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina IMU per rendere più agevole il compito dei contribuenti.

Dichiarazione IMU il modello 2013

Risoluzioni IMU 2013

La risoluzione n. 5 del DEF ha invitato i comuni ad aggiornare le aliquote IMU e stabilire la data per il versamento dell'acconto.

La risoluzione n. 6 ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

I termini per la dichiarazione IMU 2013

Con il decreto legge 85 arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina imu. Punto saliente i nuovi termini per la presentazione della dichiarazione Imu.

Con il decreto legge 85 é stato previsto che la dichiarazione Imu deve avere un'unica scadenza annuale. Al contrario della vecchia disciplina che prevedeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu entro 90 giorni dal sorgere dell'obbligo di dichiarazione, con le nuove disposizioni é possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno. Questa modifica semplifica il compito ai contribuenti che avranno un'unica scadenza per l'assolvimento dell'obbligo.

Validità delle aliquote Imu 2013

L'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

Il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione entro il 9 maggio. Se le nuove aliquote imu non sono pubblicate entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente.

La seconda scadenza per i comuni é il 9 novembre per l'invio delle delibere. La pubblicazione deve avvenire entro il 16 novembre ed ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

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