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Buoni Lavoro: chiarimenti sul lavoro accessorio 2014

Il lavoro accessorio (buoni lavoro) è stato modificato sia dalla legge Fornero che dal Decreto Giovannini. Da un punto di vista sostanziale una rilevante modifica è dettata dall'esclusione del riferimento alle prestazioni meramente occasionali, ampliando la platea delle prestazioni riconducibili nell'ambito delle prestazioni accessorie.

 buoni lavoro accessorio
photo credit: International Labour Organization - ILO PHOTOS

Anche i limiti economici e l'eccessiva frammentazione sono stati rivisti nel tempo e proprio su quest'ultimo punto è intervenuta l'INPS

I limiti economici nel lavoro accessorio 2013

La nuova normativa in tema di buoni lavoro sposta il riferimento economico dal committente al prestatore. L'INPS con la circolare 176/2013, allegata al presente post sottolinea i limiti economici che vincolano il prestatore. Il prestatore di lavoro accessorio in un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) deve rispettare i seguenti limiti economici:

  • 5.000 euro netti (6.666 euro lordi) con riferimento alla totalità dei committenti;
  • 2.000 euro netti (2.666 euro lordi) per prestazioni accessorie svolte a favore di imprenditori e commerciali o professionisti con riferimento a ciascun committente
  • 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito

Buoni lavoro: importi 2014

Gli importi dei buoni lavoro sono stati rivalutati per l’anno 2014 e sono così rideterminati:

  • 5.050 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare,
  • 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Gli importi lordi dei buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio per l'anno 2014 sono:

  • 6.740 € per la totalità dei committenti;
  • 2.690 € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

La deroga che ha consentito, ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni di lavoro accessorio entro i 3mila euro tramite i cosiddetti i Buoni lavoro, è stata rinnovata per l'anno 2014 all'interno del milleproroghe confermando il limite di 3.000 euro (da adeguare)

Lavoro accessorio: servizi telematici

Sia il committente che il prestatore potranno monitorare la propria posizione utilizzando le procedure telematiche INPS. Sul portale di riferimento per il lavoro accessorio sarà possibile l'accesso come committenti, Delegati e prestatori.

La comunicazione preventiva nel lavoro accessorio

Tutte le prestazioni di lavoro accessorio devono essere comunicate preventivamente all'INPS ed all'INAIL. Con le ultime istruzioni diramate con l'allegata circolare 177/2013, l'INPS ha chiarito che la modalità fax è stata soppressa e che in virtù di un protocollo stabilito con l'INAIL i dati dovranno essere comunicati esclusivamente all'INPS tramite web o tramite il contact center 803.164.

Di seguito le circolari INPS con le ultime novità per il lavoro accessorio

L’IMU è stata oggetto di modifiche anche nella legge di stabilità per l’anno 2014 approvata di recente (L. 27.12.2013 n. 147). Principalmente essa contiene la proroga del versamento della mini-IMU dovuta per l’anno 2013: dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio (il termine era precedentemente fissato il 16 gennaio).

Come si calcola la Mini IMU
photo credit: merwing✿little dear

Abolizione totale o parziale della seconda rata 2013 dell’IMU per alcune tipologie di immobili

L’abolizione totale o parziale della seconda rata IMU (e alcune tipologie particolari)prevista dall’art. 1 del DL 30.11.2013 n. 133 riguarda:

  • alle abitazioni principali e relative pertinenze;
  • alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale;
  • ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro­fes­sionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
  • ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per questi immobili l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 è totale soltanto se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge (4 per mille). In caso contrario entro il 24 gennaio 2014 deve essere versato la cosiddetta Mini-IMU.

Definizione di abitazione principale ai fini IMU

Prima di capire come va deteminata la Mini IMU è opportuno riepilogare il concetto di abitazione principale ai fini IMU: essa è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi­li­zio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Un immobile può definirsi abitazione principale ai fini dell’IMU quando il suo possessore rispetti contemporaneamente due requisiti fondamentali:

  • l’immobile è la sua dimora abituale;
  • ha nell’immobile la residenza anagrafica.

Qualora i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza ana­grafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione prin­ci­­pale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità im­mo­biliare iscrit­ta o iscrivibile in Catasto: nel caso in cui l’abitazione è composta da due uni­tà im­mo­bi­lia­ri distintamente accatastate ai fini dell’IMU può essere conside­rata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante l’iscrizione unitaria dell’immobile completo con l’attribuzione di un'unica rendita catastale.

Abitazioni Principali ai fini IMU: le assimilazioni previste dai Comuni

I Comuni hanno la possibilità di assimiliare all’abitazione principale, alcune tipologie di immobili rientranti in casistiche particolari:

  • all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • all’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie cata­stali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

L’esclusione dal pagamento non opera qualora risulti espressamente che l’as­si­mi­la­zio­ne è stata deliberata con validità solo per l’anno 2012.

Casa assegnata al coniuge separato o divorziato

Il coniuge assegnatario della casa coniugale di proprietà dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri­monio, è considerato titolare di un diritto di abitazione: egli è tenuto a versare l’IMU in via esclusiva, anche se non possiede, neppure pro quota, diritti di proprietà sull’immobile e può beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale, nel rispetto delle relative con­di­zioni.

Definizione di pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU.

Tra le premesse è opportuno aggiungere anche la definizione di pertinenze ai fini IMU che possono essere:

  • una sola unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esi­sta già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
  • una sola unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
  • una sola unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Le altre eventuali pertinenze non potranno essere agevolate.

Il versamento della MINI IMU entro il 24.1.2014

Entro il prossimo 24 gennaio sarà necessario provvedere al versamento della Mini IMU: essa è pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra:

  • l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confer­mate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

La mini IMU non interesserà i residenti nei comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile.

Dovranno versare i residenti nei Comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di ba­se stabi­lita dalla legge. Le aliquote base stabilite dalla legge sono:

  • per la generalità degli immobili, allo 0,76%;
  • per l’abitazione principale e relative pertinenze, allo 0,4%;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,2%.

Anche per il 2013, è confermata la maggiore detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio del soggetto passivo che rispetti le seguenti condizioni, fino ad un massi­mo di 8 figli che abbia un’età non superiore ai 26 anni (anche se non fiscalmente a carico) e dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adi­bi­ta ad abitazione principale del soggetto passivo.

Modalità di versamento MINI IMU

I versamenti dell’IMU possono effettuati utilizzando il modello F24, oppure, in alternativa, dall’1.12.2012 può essere utilizzato il bollettino postale approvato con il DM 23.11.2012.

Il modello f24 rappresenta il modo migliore per il versamento dell’IMU in quanto consente anche l’eventuale compensazione con crediti disponibili e non prevede il versamento di commissioni. Esso è obbligatorio per i contribuenti titolari di partita IVA che dovranno versare per via telematica la MINI IMU. Per il versamento è possibile utilizzare anche il modello F24 semplificato. I Codici tributo per il versamento dell’IMU sono:

  • 3912 IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
  • 3913 IMU - Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
  • 3914 IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - COMUNE

Versamenti minimi per la mini IMU

Per la mini IMU l’importo minimo da versare è di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune. Tale importo minimo riferirsi all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

In merito alla riscossione coattiva è opportuno ricordare che è venuto meno il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, che non fa riferimenti ai tributi locali.

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